Art. 65
DCR n. 230 del
1994 Difesa dai fenomeni alluvionali
1. La  disciplina della  DCR n. 
230 del  1994 è da considerarsi
superata
dalle  prescrizioni di  cui al 
presente articolo  dalle
salvaguardie di
cui al Titolo VII e dall’elenco dei corsi d’acqua
principali
ai  fini del  corretto assetto idraulico facenti parte
del quadro
conoscitivo.
2.  Fa 
parte  integrante  del 
quadro  conoscitivo  la 
seguente
documentazione
regionale:
a) carta   delle 
aree  inondabili  della 
Toscana,  redatta  dal
   Dipartimento Ambiente, in scala 1:25.000;
b) elenco  dei corsi 
d’acqua principali,  ai fini  del 
corretto
   assetto idraulico,  redatto sulla 
base dell’allegato  A della
   DCR 230 del 1994, con alcuni adeguamenti e
integrazioni;
c) archivio    informatico    e 
programmi  di  gestione 
per  la
   "regionalizzazione delle  portate di 
piena" dei corsi d’acqua
   di cui all’elenco precedente, consistente
nella individuazione
   della 
portata   di  piena,  
in   ogni   punto  
di   sezione
   significativo,  basata  
essenzialmente  su  dati 
idrologici,
   associata a 
diversi tempi  di ritorno  e nella definizione di
   una metodologia  che consente, alla scala della pianificazione
   territoriale provinciale,  tramite il 
rilievo di una serie di
   sezioni 
geometriche,  di  individuare 
l’altezza  d’acqua  in
   funzione della  portata di 
piena, nonché  i  volumi 
d’acqua
   definibili tracciando l’idrogramma sintetico
associato;
d)
programmi  degli interventi strutturali
finalizzati alla messa
   in sicurezza 
idraulica di  tutto il  territorio regionale  ai
   sensi della L.R. 11.7.1994 n. 50;
e) programma
regionale degli interventi di riassetto idraulico di
   cui alla L. 265 del 1995;
f) deliberazione  del Consiglio 
Regionale n.  255 del  16.7.1997
   "Eventi   alluvionali    del  
19.6.96.   Approvazione   della
   perimetrazione delle  aree a 
rischio idrogeologico e relative
   disposizioni attuative";
g) parere  regionale sul 
progetto di  piano stralcio sul
rischio
   idraulico del Bacino dell’Arno.
3. La  Regione nell’ambito  delle conferenze  di servizi 
per  le
opere di
interesse statale si uniforma alle salvaguardie previste
per gli ambiti
A1 e A2.
4. Con  il piano 
territoriale  di  coordinamento,  la 
Provincia
acquisisce
gli  elementi conoscitivi e programmatici
dei Piani di
Bacino e  dei programmi regionali di messa in sicurezza
idraulica
per i  territori interessati  da tali 
atti e  approfondisce  con
ulteriori
studi  gli aspetti  idrologici idraulici del territorio
provinciale.  Conseguentemente   gli 
strumenti  di  governo 
del
territorio
attuano le seguenti prescrizioni:
a) verifica   e   
modifica,    ove  necessario, 
la  definizione
   dell’ambito "B"  come risultante  nelle misure di salvaguardia
   di cui 
alla Sezione  I del  Titolo VII, 
nonché l’elenco dei
   corsi d’acqua  principali di 
cui al precedente punto b) comma
   2, sulla 
base di  specifici studi  che 
tengano  conto  delle
   portate 
dei  corsi  d’acqua 
per  tempi  di 
ritorno  che  la
   Provincia ritiene  più idonei, 
comunque non inferiori ai 100
   anni;
b)
individua   il    perimetro   
degli    insediamenti  e 
delle
   infrastrutture esistenti ed eventualmente
prevedibili, nonché
   dei documenti  materiali della  cultura, che dovrebbero essere
   messi in 
sicurezza all’interno  degli
ambiti  "B"  ridefiniti
   come da precedente punto a;
c)
individua  eventuali ambiti  da destinare 
agli interventi  di
   regimazione idraulica,  tesi alla rinaturalizzazione del corso
   d’acqua  
o   alla   ubicazione  
di   casse   di  
espansione
   all’adeguamento  planoaltimetrico   delle 
sezioni   fluviali,
   tenendo comunque  presente il 
principio fondamentale  che gli
   interventi di  regimazione idraulica non dovranno aggravare
le
   condizioni 
di   rischio  a  
valle  degli   insediamenti   da
   proteggere;
d)
individua  per gli  ambiti dei 
consorzi di bonifica criteri e
   parametri di 
intervento che  evitino un aumento
significativo
   degli afflussi idrici ai ricettori naturali;
e)
regolamenta   con    criteri   
e  parametri  il 
processo  di
   impermeabilizzazione superficiale del
territorio;
f)
individua  i criteri  e i 
parametri per  la valutazione
degli
   effetti 
ambientali  connessi  alle 
previsioni  dei  fenomeni
   alluvionali da  applicarsi 
alle  scelte  localizzative 
degli
   strumenti di 
governo del territorio stesso e le azioni tese a
   rendere efficaci gli obiettivi in materia.
5.  Le  
Province  nell’ambito   della  
formazione   del   piano
territoriale  di 
coordinamento  definiscono  inoltre 
specifiche
prescrizioni per
la formazione dei piani strutturali tese a:
a)
applicare  e dettagliare a livello
comunale quanto definito in
   applicazione dei compiti provinciali;
b) superare  le misure 
di salvaguardia  del  PIT 
relative  alla
   prevenzione dei fenomeni alluvionali,
tramite norme di maggior
   dettaglio e 
efficacia da inserire nei Regolamenti Urbanistici
   Comunali, di 
cui all’art.  28  della 
Legge  regionale  anche
   tramite 
ulteriori   norme  per  la  prevenzione 
del  rischio
   idraulico a scala edilizia.