Art. 49

Prescrizioni relative agli insediamenti

 

1. Gli  strumenti per il governo del territorio devono promuovere

il recupero delle risorse essenziali costituite dal sistema degli

insediamenti e  dalle città  organizzando, a livello dell’intero

sistema territoriale,  una rete  di poli  fra loro funzionalmente

integrati,  risolvendo   le  contraddizioni  conseguenti  ad  una

stratificazione di funzioni presenti nel territorio.

 

2. I  Piani Territoriali di Coordinamento provinciali individuano

gli  ambiti  territoriali  nei  quali  i  piani  della  mobilità

dovranno  essere  definiti  coordinatamente  con  quelli  per  la

localizzazione delle  funzioni,  per  assicurare  l’equilibrio  e

l’integrazione tra  il sistema di organizzazione degli spazi e il

sistema di organizzazione dei tempi, nei diversi cicli della vita

quotidiana, favorendo  la fruizione  e degli  orari  dei  servizi

pubblici e privati e riducendo le esigenze di mobilità. Tra tali

ambiti  saranno  ricompresi  in  particolare  quelli  di  Arezzo,

Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato.

 

3. Per  i centri  antichi,  gli  strumenti  per  il  governo  del

territorio dovranno promuovere una stabile funzione residenziale,

incentivando il  recupero di  tipologie abitative  idonee ad  una

residenza permanente,  in equilibrio  con i  relativi servizi  ed

attrezzature, contrastando  la tendenza  al riuso  del patrimonio

edilizio  per  residenze  caratterizzate  da  forte  rotazione  e

ricambio e  per funzioni estranee e conflittuali con la residenza

stessa, attraverso:

 

a)  una   sistematica  ricognizione   idonea  a   qualificare  il

   patrimonio   insediativo    in   relazione   al   livello   di

   trasformabilità edilizia  ed urbanistica  compatibile  con  i

   valori  storici,   culturali  e   di  "scenario"  che  ciascun

   episodio, singolarmente  e nell’insieme,  rappresenta, al fine

   di  superare   l’attuale  tutela  vincolistica  generalizzata,

   garantendo  comunque   il  rispetto   dei  valori  storici  ed

   ambientali;

b) la  individuazione di regole edilizie e di scelte urbanistiche

   che, coerentemente  con i  livelli  di  trasformabilità  come

   sopra individuati,  indirizzino il  recupero  verso  tipologie

   abitative idonee  a  privilegiare  una  funzione  residenziale

   stabile, ricerchino  soluzioni per  integrare la  mancanza  di

   pertinenze strettamente  connesse agli  immobili,  consolidino

   spazi di  relazione e di aggregazione consoni con i tempi ed i

   ritmi  di   vita  della   residenza,  anche  recuperando  alla

   fruizione collettiva  spazi  oggi  interclusi  o  dismessi  da

   attività incompatibili;

c) l’attivazione  di aree  e percorsi pedonali, non limitando gli

   interventi alla  sola esclusione  del traffico veicolare dalle

   sedi viarie,  ma recuperando per quanto possibile, percorrenze

   interne agli  isolati e  favorendo la fruizione delle aree con

   adeguati sistemi  di parcheggi  e di  trasporto collettivo fra

   loro integrati;

d) la  valutazione  dei  carichi  indotti  dal  turismo  e  dalla

   concentrazione di  attività terziarie non direttamente legate

   alla residenza, al fine garantire per queste funzioni idonei e

   specifici standards di servizi, diversi da quelli propri della

   residenza e  fissando livelli di compatibilità fra le diverse

   funzioni.

 

4.  Per   gli  insediamenti   prevalentemente  residenziali   che

presentano  aspetti  di  degrado  urbanistico,  fisico  e  socio-

economico,  così   come  definiti  dalla  L.R.  59  del  1980,  ed

inadeguata dotazione  di standards,  dovrà essere  perseguito il

loro riordino e la loro riqualificazione attraverso:

 

a) la  salvaguardia delle  aree libere,  o liberabili da funzioni

   impropriamente collocate,  prevedendone l’utilizzazione  nella

   misura strettamente  necessaria per  attivare insediamenti  ed

   intervenire, contestualmente,  sulle  strutture  e  i  tessuti

   urbani esistenti  in condizioni  di degrado mediante specifici

   piani di ristrutturazione urbanistica o programmi integrati di

   intervento;

b) l’attuazione  estesa a  tutto il  sistema  territoriale  degli

   indirizzi previsti  dal punto  2.3 delle  Istruzioni  Tecniche

   dello "Schema  Strutturale dell’Area  Metropolitana Firenze  -

   Prato -  Pistoia", approvate  con DGR  1496 del 1990 (Allegato

   3).

c) il    superamento    processuale  della  realtà  del  degrado

   abitativo,  igienico-sanitario  e  sociale  rappresentata  dai

   "campi nomadi"  attraverso il sistema di azioni previsto dalla

   legge regionale.  Le azioni  dovranno interessare  il  sistema

   urbano  fiorentino   e   pratese,   il   sottosistema   urbano

   metropolitano pistoiese, il sistema del Valdarno Inferiore.

 

5. Per  gli  insediamenti  produttivi  si  dovrà  provvedere  al

recupero,  alla   riqualificazione  ed   al  riordino   a   scala

territoriale attraverso:

 

a) la  rilocalizzazione delle  attività produttive  di carattere

   industriale localizzate  in modo  improprio negli insediamenti

   residenziali;

b) la  dotazione delle aree già strutturate, di adeguati servizi

   all’impresa secondo  quanto previsto nella disciplina generale

   del Piano di indirizzo territoriale Capo I art. 21.

 

A tal fine i piani di coordinamento territoriale provinciali ed i

piani strutturali  dei Comuni,  individueranno le principali aree

con  presenza  di  insediamenti  produttivi  quali  comparti  del

tessuto  produttivo   del  sistema   territoriale  della  Toscana

dell’Arno. Per  i  comparti  saranno  assunte  normative  tese  a

promuovere   processi    di    rilocalizzazione,    recupero    e

riqualificazione, secondo  gli indirizzi e le direttive del Piano

di  indirizzo   territoriale..  In  particolare  dovranno  essere

localizzati e  definiti nella  loro caratterizzazione  i seguenti

comparti produttivi:

 

- di Arezzo e della Val di Chiana;

- del Valdarno aretino e fiorentino;

- dell’ambito     metropolitano    Firenze  -  Prato  -  Pistoia,

  riconfermando   quelli   già  individuati  del P.S. del Comine

  di Prato  e dalla  Conferenza dei  Servizi tra  la Regione,  le

  Province di  Firenze, Prato  e  Pistoia,  i  Comuni  di  Prato,

  Montemurlo e  i Campi  Bisenzio  promossa  in  occasione  della

  definizione del suddetto Piano Strutturale;

- dell’area empolese e del cuoio;

- della Val di Nievole;

- dell’ambito metropolitano Pisa - Livorno - Lucca;

 

6. Il  recupero delle  aree produttive  dismesse o impropriamente

localizzate ai  fini della  riqualificazione  degli  insediamenti

prevalentemente  residenziali,   sarà  effettuato   secondo  gli

indirizzi previsti al punto 2.3.1 delle Istruzioni Tecniche dello

"Schema Strutturale  dell’Area Metropolitana  Firenze -  Prato  -

Pistoia", approvato con DGR 1496 del 1990, tenuto conto di quanto

prescritto al precedente comma 4.

 

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